Dal 12 gennaio 2025 è entrato in vigore l’art. 22 della Legge n.203 del 13/12/2024.
L’articolo 22 reca disposizioni volte a modificare l’articolo 35, comma 22, del D.L. 223/2006, il quale, a sua volta, individua i dati che le parti di un atto di cessione di un bene immobile sono tenute a dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tale articolo di Legge, ha eliminato l’obbligo di evidenza pubblica in atto notarile dell’importo della provvigione, introducendo la possibilità, per ciascuno dei contraenti, di scegliere di indicare nell’atto notarile esclusivamente il numero della fattura emessa dall’agente immobiliare.
La novità normativa introduce, pertanto, il principio dell’alternatività o, meglio, della legittima discrezionalità, per ciascuno dei contraenti, di scegliere tra indicare in atto pubblico l’importo della provvigione, oppure il numero della fattura emessa dall’agente immobiliare e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
Stradone Porta Palio 36
37122 Verona
P. Iva 03060240235
T +39 045 800 00 78
E info@areastudio-si.it
W www.areastudiovr.it